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lunedì 21 maggio 2012

Informazioni sul tributo

  • Perché il tributo

    Con riferimento ai soggetti che devono pagare i contributi consortili la legge (articolo 10 R.D., 215/1933 e articolo 860 c.c.) fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di imposizione.
    Condizione necessaria e sufficiente perché un immobile venga assoggettato all’obbligo di pagare il contributo alle spese di consortili è che questo riceva un beneficio dagli interventi e dai servizi di bonifica. Il piano di classifica è lo strumento con il quale vengono circoscritti e classificati gli immobili beneficiati.

     

  • Ripartizione delle spese
    Le spese di funzionamento del Consorzio, di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l'adempimento di tutte le altre finalità istituzionali per la quota non coperta da finanziamenti pubblici o, come stabilito dall'art. 36 della legge regionale 11/12/1998, n. 53, dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, sono ripartite a carico della proprietà consorziata sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi. I predetti piani, adottati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

 

  • L’elaborazione e l'applicazione del piano
    Il piano di classifica vigente determina per ogni immobile un indice del beneficio conseguito o conseguibile per effetto dell’opera consortile; tale indice, applicato alla superficie o alla rendita imponibile dell’immobile risultante nel catasto consortile, consente l’identificazione dell’aliquota da adottare per il riparto delle spese dell’anno. Il contributo annuo dovuto per ciascun immobile viene quindi identificato da: (imponibile) x (indice di beneficio) x (aliquota.).

 

  • L'emissione del ruolo
    I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al Servizio Riscossione Tributi competente nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.
    Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
    Il ricorso deve essere proposto al Comitato esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.
    Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
    I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando copia notarile del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari.
    Le denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, dall'anno immediatamente successivo. Quelle presentate posteriormente, avranno effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla presentazione.
    La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.
    Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
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