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Informazioni sul tributo
- Perché il tributo
Con
riferimento ai soggetti che devono pagare i contributi consortili la
legge (articolo 10 R.D., 215/1933 e articolo 860 c.c.) fa esclusivo
riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione
giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà
degli immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto
di proprietà dell'immobile oggetto di imposizione.
Condizione necessaria e sufficiente perché un immobile venga
assoggettato all’obbligo di pagare il contributo alle spese di
consortili è che questo riceva un beneficio dagli interventi e dai
servizi di bonifica. Il piano di classifica è lo strumento con il quale
vengono circoscritti e classificati gli immobili beneficiati.
- Ripartizione delle spese
Le spese di funzionamento del Consorzio, di manutenzione ed esercizio
delle opere di bonifica e per l'adempimento di tutte le altre finalità
istituzionali per la quota non coperta da finanziamenti pubblici o, come
stabilito dall'art. 36 della legge regionale 11/12/1998, n. 53, dai
soggetti gestori del servizio idrico integrato, sono ripartite a carico
della proprietà consorziata sulla base di piani di classifica,
provvisori e definitivi. I predetti piani, adottati dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.
- L’elaborazione e l'applicazione del
piano
Il piano di classifica vigente determina per ogni immobile un indice del
beneficio conseguito o conseguibile per effetto dell’opera consortile;
tale indice, applicato alla superficie o alla rendita imponibile
dell’immobile risultante nel catasto consortile, consente
l’identificazione dell’aliquota da adottare per il riparto delle spese
dell’anno. Il contributo annuo dovuto per ciascun immobile viene quindi
identificato da: (imponibile) x (indice di beneficio) x (aliquota.).
- L'emissione del ruolo
I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi
ai sensi di legge, saranno consegnati al Servizio Riscossione Tributi
competente nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.
Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore
materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
Il ricorso deve essere proposto al Comitato esecutivo entro trenta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza,
dalla notificazione dell'avviso di mora.
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo
ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea
sospensione.
I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle
loro proprietà presentando copia notarile del relativo atto pubblico con
gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari.
Le denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto,
per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, dall'anno immediatamente
successivo. Quelle presentate posteriormente, avranno effetto a
decorrere dal secondo anno successivo alla presentazione.
La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di
concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto
previsto dalla legge.
Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità
integrative della riscossione a mezzo ruolo.
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